Da chi è stipulato e cosa prevede il contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Il contratto di somministrazione è un contratto di lavoro subordinato introdotto in Italia nel 2003. Regolato da quella che viene comunemente chiamata Legge Biagi, ha di fatto sostituito il lavoro interinale.

Come già avveniva per quest’ultimo, al contratto di lavoro in somministrazione prendono parte tre soggetti. Il primo è la persona in cerca di un impiego. Il secondo è l’azienda utilizzatrice che fa richiesta di una nuova risorsa. Il terzo è l’agenzia somministratrice (quella che una volta era definita agenzia interinale).
Il sistema così tripartito prevede che il lavoratore, assunto dal somministratore, presti servizio – o, per essere più precisi, vada in missione – presso l’utilizzatore. La peculiarità del contratto risiede quindi nel fatto che il lavoratore sia assunto e retribuito direttamente dall’agenzia, la quale svolge la funzione di intermediario con l’azienda che effettivamente beneficerà della forza lavoro.
Nel nostro Paese, oggi, sono molte le imprese di piccole, medie o grandi dimensioni che si rivolgono alle agenzie per integrare risorse formate e qualificate all’interno dei propri organici. In particolare, l’agenzia Jobtech per la prima volta in Italia soluzioni completamente digitali per la somministrazione di lavoro. L’automatizzazione dell’intero processo di ricerca e selezione del personale si traduce in un significativo risparmio di tempo e di denaro sia per il somministratore, sia per l’utilizzatore.
Una volta individuato il candidato o la candidata ideale, l’agenzia somministratrice offre alla figura selezionata il lavoro, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, l’agenzia fornisce lavoratori qualificati con contratto a termine alle imprese che necessitano di nuove risorse per un periodo di tempo limitato. Per far fronte a necessità di più lungo termine, le aziende possono invece ricorrere a lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing).
Altre due forme di lavoro in somministrazione a tempo determinato sono l’apprendistato e il monte ore garantito. Con una durata minima di 6 mesi, l’apprendistato professionalizzante mira alla formazione lavorativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Questo significa che il lavoratore (a fronte di sgravi contributivi per l’azienda) avrà diritto sia a essere compensato per l’attività svolta, sia a essere formato per il mercato del lavoro.
Il monte ore garantito è invece pensato per i settori con forte stagionalità e consente la stipula di contratti di somministrazione di lavoro anche a brevissimo termine